Estratto dal regolamernto di disciplina:

  1. Il Consiglio di Istituto nomina un Organo di Garanzia composto dai membri della Giunta Esecutiva. Il Presidente ha diritto di voto.

  2. L'Organo di Garanzia dura in carica per l’intero mandato della Giunta esecutiva e può deliberare un proprio regolamento.

  3. l'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli Studenti della Scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del DPR 249 del 24/06/98 (aggiornato dal DPR 235 del 21/11/07), recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria.

  4. I ricorsi avverso le decisioni degli organi competenti vanno rivolti all’organo di garanzia. I ricorsi devono essere presentati, da chiunque ne abbia interesse, entro 5 giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo di Garanzia delibera entro i 10 giorni successivi al ricorso. Nel caso di mancata decisione, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

  5. Alle riunioni dell'Organo di Garanzia sono ammessi, senza diritto di parola, i rappresentanti del Consiglio di Istituto. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

  6. I provvedimenti decisi dall'Organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello Studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l’organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi del comma 3 del punto 3.2. del presente regolamento. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.



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